“Io condivido” gruppo Facebook indennità di accompagnamento condizionata a limiti reddituali?

Ogni tanto, complice anche il supino mutismo di chi dovrebbe vigilare ed agire, riemerge la vetusta ipotesi di condizionare l’indennità di accompagnamento a limiti reddituali. “Prove dei mezzi” la chiamano, tradotto “limiti reddituali”.

Un ritornello che abbiamo sentire ripetere più volte negli anni da destra e da sinistra, naufragato poi di fronte alla insostenibilità pratica e alle proteste, allora, vibrate, decise e di piazza. Ora è la voce del Presidente dell’INPS, in occasione della presentazione del XX Rapporto annuale dell’INPS a Palazzo Montecitorio alla presenza di Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed Elena Bonetti, Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia (12 luglio 2021).uù

Scrive nero su bianco Tridico nella Relazione disponibile sul sito INPS: “Teniamo comunque a sottolineare come, sul piano metodologico, appaia convincente fondare la distinzione tra previdenza e assistenza sull’analisi della natura delle prestazioni di welfare. In questa chiave di lettura, tutte le prestazioni il cui diritto è condizionato all’esistenza di situazioni di bisogno economico rientrerebbero nella componente assistenziale della spesa sociale.

Ciò risulta, peraltro, in linea con la prassi internazionale che distingue le prestazioni sociali basate sulla prova dei mezzi (means tested). Rientrano in quest’ambito le prestazioni finalizzate a favorire obiettivi di inclusione sociale, rivolte all’intera popolazione italiana in età lavorativa, come ad esempio il RdC, o rivolte ai soli soggetti in condizioni di quiescenza, come ad esempio l’assegno sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito e le integrazioni al trattamento minimo a favore dei pensionati.

In questa prospettiva e in un’ottica di circoscrizione della spesa assistenziale, LA NOZIONE DI PROVA DEI MEZZI VA NECESSARIAMENTE AMPLIATA per considerare non solo le prestazioni riconosciute sulla base delle condizioni economiche del beneficiario ma ANCHE QUELLE IL CUI DIRITTO SCATURISCE DALL’ACCERTAMENTO DELLA PERDITA O DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA. In questi casi, la prova dei mezzi va riferita ad un deficit afferente alle condizioni di salute, come nel caso delle pensioni e delle indennità di accompagnamento agli invalidi civili, nonché dei trattamenti pensionistici di guerra. ”Il clima è cambiato ed è improntato – è evidente ai più – ad un imbarazzante consociativismo. E l’ipotesi potrebbe arrivare al traguardo.

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