Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
Tuttavia, gli adempimenti relativi all’assistenza di base agli alunni con disabilità, e in particolar modo quelli relativi all’igiene personale e al cambio del pannolino continuano ad essere oggetto di dibattito e di polemiche fra genitori degli alunni, che rivendicano il diritto dei propri figli all’assistenza igienica, e il personale scolastico che dovrebbe provvedervi. In particolare, per molti, sussiste ancora il dubbio se spetti o meno ai collaboratori scolastici o all’assistente all’autonomia e alla comunicazione.
Sull’argomento è intervenuto il Miur con la nota n.3390 del 30/11/2001 che demanda ai collaboratori scolastici , secondo le previsioni contrattuali allora vigenti, e previa specifica formazione, la cura e l’assistenza igienica agli alunni con disabilità individuandoli quale parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipanti al progetto educativo individuale dell’alunno e collaboranti con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica.
Attualmente, la Tab. A del vigente CCNL recita testualmente riguardo le mansioni dei collaboratori scolastici: “presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap… nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste all’art. 47”. Per “cura dell’igiene personale” si deve evidentemente intendere anche il cambio del pannolino e relativa pulizia, come anche evidenziato dalla Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con la sentenza n° 22786 depositata il 30 Maggio 2016 che ha confermato una condanna penale per “rifiuto d’atti d’ufficio” a delle collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad una bimba con disabilità.
Per i giudici della sesta sezione penale della Suprema corte Il reato contestato è quello di rifiuto d’atti d’ufficio. Che cosa significa? Significa, innanzitutto, che non hanno rispettato il contratto nazionale di lavoro nel passaggio in cui si legge che, tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici, rientra quello «dell’assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene degli alunni con disabilità» Ma significa anche, e questo è il vero aspetto innovativo della sentenza ,che i collaboratori scolastici, nell’esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale ad alunni con disabilità, sono incaricati di un pubblico servizio, pur non essendo dei pubblici ufficiali. Ecco perché la Cassazione ritiene che il rifiuto di tale assistenza (che comprende anche il cambio del pannolino) equivale al rifiuto di atti d’ufficio.
Inoltre, anche il decreto legislativo n. 66/2017 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità), attuativo della legge 107/2015, richiama la questione in riferimento all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica
In buona sostanza, le norme sopra richiamate non fanno che ribadire che l’incombenza dell’assistenza igienica, compreso il cambio del pannolino, non spetta all’insegnante di sostegno.