Il Tar ha annullato la parte del nuovo Regolamento di Roma Capitale relativamente al “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” che non garantiva l’erogazione del servizio all’alunno disabile certificato che frequenti una scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado localizzata nel territorio di Roma Capitale a prescindere dallo status giuridico della stessa.
Il ricorso è stato presentato da l’associazione delle scuole non statali sulla scorta di un ricorso che evidenziava una discriminazione tra bambini disabili “certificati a seconda che gli stessi frequentino una scuola comunale/statale ovvero una scuola paritaria, riversando su queste ultime i costi del servizio e limitandosi a prevedere esclusivamente un contributo di cui non viene nemmeno specificata la misura“.
Il Tar ha affermato l’illegittimità da parte del Comune di Roma nel “riservare il servizio agli studenti disabili che frequentano le scuole comunali o statali operando una ingiustificata discriminazione tra soggetti che si trovano nella medesima condizione“
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