Assegno unico, quale criticità?

L’assegno unico universale che partirà da marzo 2022 ed andrà a sostituire l’assegno nucleo familiare, può essere considerato, in linea generale, un buon viatico per un nuovo modello di welfare sociale, ma, analizzando varie istanze pervenute da famiglie con figli a carico non autosufficienti o con disabilità grave sopra i 21 anni, ci si domanda: la nuova riforma per quelle famiglie sarà veramente conveniente?

Da più parti sono pervenute sollecitazioni in relazione a tale domanda.

Cerchiamo di rispondere in maniera esaustiva. 

Innanzitutto, vi saranno classi sociali svantaggiate?

Sì, ad esempio i nuclei familiari con figli over 21 a carico dei genitori che resteranno esclusi sia dall’assegno unico che dalle attuali detrazioni per famiglie particolarmente numerose, in quanto la scala di equivalenza dell’ISEE dal quarto figlio attribuisce valori in proporzione inferiori.

Difficoltà anche per le coppie di fatto che oggi per il calcolo degli assegni familiari possono computare il solo reddito del richiedente mentre passando all’ISEE dovrebbero considerare i redditi di entrambi i genitori.

Alcune criticità riguardano anche le disparità che potrebbero crearsi per la diversa modalità di definizione del nucleo familiare e anche di computo del reddito.

In particolare: l’ISEE considera anche patrimoni mobiliari e immobiliari della famiglia, mentre il reddito considerato per gli Assegni del nucleo familiare è solo quello da lavoro dipendente. 

E passando alle famiglie con ragazzi sopra i 21 anni non autosufficienti e/o disabili gravi, la situazione si complica ulteriormente.

Andiamo con ordine.

Nell’autunno 2019 in audizione alla Camera per il disegno di legge n. 687, che prevedeva inizialmente due misure “assegno unico universale” e “dote unica”, le Federazioni delle Associazioni maggiormente rappresentative, aveva richiesto, ed ottenuto, che i benefici fossero concessi senza limiti di età per i figli con disabilità a carico e che tali benefici non fossero considerati per la richiesta, l’accesso ed il calcolo della compartecipazione delle prestazioni sociali agevolate, di altri trattamenti assistenziali e di altri benefici previsti per i figli con disabilità.

Era inoltre stato richiesto che la maggiorazione per i minori con disabilità fosse articolata a seconda che gli stessi fossero non autosufficienti, con disabilità grave o con disabilità media (secondo la Tabella dell’Allegato 3 del DPCM 159/2013).

Vi era pertanto convinzione sugli importi, perché nell’articolo 2, comma 1, era stata inserita la seguente clausola di salvaguardia (tra i principi che doveva contenere la legge delega) 

o) adozione di strumenti di integrale compensazione qualora il beneficio complessivo risulti inferiore al beneficio complessivo fruito prima della data di entrata in vigore della presente legge. 

Ma il testo approvato dal Parlamento (Legge 46/2021) non ha mantenuto tale clausola di salvaguardia integrale, se non per il primo anno con poi riduzione nel triennio fino alla completa estinzione. 

Attualmente, se in una famiglia vi è un minore con disabilità inferiore a 3 anni, i genitori hanno una detrazione di imposta in dichiarazione dei redditi pari a una somma calcolata partendo dalla detrazione piena di 1.620 euro “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.” 

Invece se il minore con disabilità ha più di 3 anni la detrazione piena di partenza è di 1.350 euro.

La detrazione di partenza per i 1.350 euro è riconosciuta anche per i figli maggiorenni con disabilità, senza alcun limite di età, ma anche questa va riparametrata tra il reddito complessivo ed il limite dei 95.000 euro. 

A ciò si aggiungono, in presenza dei requisiti di legge, al momento anche gli assegni familiari. 

Quanto invece percepiranno i minori con disabilità, sotto e sopra i 3 anni con l’entrata in vigore dell’assegno unico familiare? 

Se sono non autosufficienti secondo la tabella 3 allegata al DPCM n. 159/2013 (quindi con indennità di accompagnamento) avranno diritto in ogni caso, oltre all’assegno base calcolato per i minori secondo l’ISEE familiare (cioè dell’intero nucleo familiare), a un contributo di 1.260 euro l’anno (105 euro al mese). 

Se l’ISEE familiare sarà inferiore a 15.000 euro, vi si aggiungeranno, come assegno base, 175 euro mensili (2.100 euro annui) previsti per tutti i minori di famiglie in tali condizioni economiche.

Se invece l’ISEE familiare sarà sopra i 40.000 euro, percepiranno come assegno base, previsto per tutti i minori nella medesima condizione (in aggiunta a 1.260 sopra ricordati), ulteriori 50 euro mensili (600 euro annui). 

Se sono con disabilità grave secondo la tabella 3 allegata al DPCM n. 159/2013 (quindi con l’articolo 3 c.3 Legge n. 104/1992) avranno diritto in ogni caso, oltre all’assegno base calcolato per i minori secondo l’ISEE familiare, a un contributo di 1.140 euro (95 euro al mese).

Se l’ISEE familiare sarà inferiore a 15.000 euro vi si aggiungeranno, come assegno base, 175 euro mensili (2.100 euro annui) previsti per tutti i minori di famiglie in tali condizioni economiche.

Se invece l’ISEE familiare sarà sopra i 40.000 euro, percepiranno come assegno base previsto per tutti i minori nella medesima condizione (in aggiunta a 1.260 sopra ricordati), ulteriori 50 euro mensili (600 euro annui).

Se sono con disabilità media secondo la tabella 3 allagata al DPCM n. 159/2013 (quindi con la sola indennità di frequenza) avranno diritto in ogni caso, oltre all’assegno base calcolato per i minori secondo l’ISEE familiare, a un contributo di 1.020 euro (85 euro al mese).

Se l’ISEE familiare sarà inferiore a 15.000 euro, vi si aggiungeranno, come assegno base, 175 euro mensili (2.100 euro annui) previsti per tutti i minori di famiglie in tali condizioni economiche.

Se l’ISEE familiare sarà sopra i 40.000 euro, percepiranno come assegno base previsto per tutti i minori nella medesima condizione (in aggiunta a 1.260 sopra ricordati), ulteriori 50 euro mensili (600 euro annui).

Quanto invece percepiranno le persone con disabilità maggiorenni fino a 21 anni?

Percepiranno 50 euro mensili (600 euro) come maggiorazione fissa rispetto al contributo previsto per tutti gli altri maggiorenni infraventunenni senza disabilità.

Se il loro ISEE ristretto (che ricordiamo, considera la condizione economica solo del richiedente) sarà inferiore a 15.000 euro essi percepiranno (in aggiunta ai 600 euro annui sopra ricordati), anche 85,00 euro mensili (1.020 euro annui) così come riconosciuti agli altri maggiorenni senza disabilità nelle loro medesime condizioni.

Se viceversa, il loro ISEE ristretto è uguale o superiore ai 40.000 euro, percepiranno (in aggiunta ai 600 euro annui sopra ricordati), anche 25,00 euro mensili (300 euro annui) così come riconosciuti agli altri maggiorenni senza disabilità nelle loro medesime condizioni.

Quanto invece percepiranno le persone con disabilità sopra i 21 anni?

Percepiranno dagli 85 ai 25 euro mensili (dai 1.020 euro ai 300 euro annui) a seconda del loro ISEE ristretto, ossia percepiranno l’assegno unico che gli altri ragazzi senza disabilità, percepiranno tra i 18 ed i 21 anni.

Fino a 15.000 euro di ISEE ristretto si avrà diritto ad € 85,00 pensili pari a 1.020 euro l’anno (mentre oggi la detrazione fiscale oscilla dai 1.350 euro per reddito zero, a 1.137 euro fino a 15.000).

Con ISEE ristretto superiore a 15.000 euro e fino a 30.000 si percepirà un contributo variabile che andrà dagli 84,80 fino ai 49,00 euro mensili, ossia tra i 1.017,60 ed i 588,00 euro annui (mentre oggi la detrazione fiscale è di 924,00 euro per reddito pari a 30.000 euro).

Con ISEE ristretto superiore a 30.000 euro a 40.000 euro si percepirà un contributo variabile tra i 48,80 euro a 25 euro mensili ossia tra i 585,60 ed i 300 euro annui (mentre oggi la detrazione fiscale per reddito pari a 40.000 euro, è di 782 euro)

Da quanto analizzato si possono evidenziare le seguenti criticità:

Abbiamo visto che i ragazzi maggiorenni ma fino agli anni 21, percepiranno € 50,00 mensili (600 euro) come maggiorazione fissa rispetto al contributo previsto per tutti gli altri maggiorenni infraventunenni senza disabilità.

Se il loro ISEE ristretto sarà inferiore a 15.000 euro percepiranno (in aggiunta ai 600 euro annui) anche 85,00 euro mensili (1.020 euro annui) così come riconosciuti agli altri maggiorenni senza disabilità nelle loro medesime condizioni.

Se viceversa, il loro ISEE ristretto è uguale o superiore ai 40.000 euro, percepiranno (in aggiunta ai 600 euro annui) anche 25,00 euro mensili (300 euro annui), così come riconosciuti agli altri maggiorenni senza disabilità nelle loro medesime condizioni.

Stando così le cose, i ragazzi fino a 18 anni con un ISEE fino a 15.000 euro, percepiranno, di base (esclusa quindi la maggiorazione per la disabilità), 175,00 euro mensili, mentre dopo il compimento dei 18 anni, con un ISEE inferiore a 15.000 euro percepiranno, di base, solo 85,00 euro (esclusa la maggiorazione per la disabilità).

Senza dubbio alcuno, vi è troppa differenza di importi tra un figlio a carico minorenne ed un figlio a carico tra i 18-21 anni.

Alzare l’importo percepito tra i 18 ed i 21 anni sarebbe sicuramente una soluzione; in tale maniera, la persona con disabilità maggiorenne e con un ISEE ristretto fino a 15.000 euro percepirebbe, un contributo di congruo.

Altra criticità si evidenzia sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 lett. b) della legge delega n. 46/2021, che fa riferimento per l’individuazione dell’ammontare dell’assegno all’ISEE o attraverso sue componenti.

Occorrerebbe precisare di non considerare nell’indicatore della situazione reddituale e nell’indicatore della situazione patrimoniale dell’ISEE familiare (nel caso di minore con disabilità) o ristretto (nel caso di persona con disabilità maggiorenne), la somma ricevuta a titolo di risarcimento danni (per esempio un minore che ha ricevuto 1 milione di euro per compromissioni avute per errore medico durante il parto); tale somma serve alla famiglia per soddisfare le ulteriori cure ed attività di assistenza di cui quella persona avrà necessità nel corso della vita e quindi oltre opportunamente a non essere considerati redditi, per il caso di specie, dovrebbero non essere considerati neppure componenti di ricchezza patrimoniale.

Infatti, la somma risarcitoria permane soprattutto in misura ingente sui conti della famiglia solo perché questa, erogata una tantum, dovrà però nel corso dei decenni della vita della persona con disabilità garantire il ristoro, in termini di assistenza, dal danno subito.

Sarebbe assurdo che in virtù proprio di una condizione di maggior svantaggio, a cui si è dovuto dare un ristoro per porre in condizioni di minor svantaggio iniziale il minore, questi poi percepisca meno di altri suoi coetanei, che tralasciando il risarcimento danni, vivano le medesime condizioni (anagrafiche, familiari, ecc.).

Anzi nel caso di specie il risarcimento del danno, se non idoneamente neutralizzato, innalzerebbe l’ISEE dell’intera famiglia e comprometterebbe anche l’eventuale assegno spettante a fratelli/sorelle della persona con disabilità, danneggiando più volte quel nucleo familiare.

Altra criticità si evidenzia per ragazzi over 21 con disabilità.

Il problema per i maggiorenni con disabilità sopra i 21 anni nasce, oltre che dalla mancata previsione di una salvaguardia INTEGRALE, anche dal fatto che l’articolo 2 comma 1 della Legge 46/2021 prevede che uno dei criteri direttivi specifici per il decreto legislativo sia “d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) (ndr assegno unico per minori) e b) (ndr assegno unico per figli maggiorenni sotto i 21 anni) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell’assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;

Considerata la evidente disparità rispetto anche alle detrazioni fiscali che oggi le persone disabili sopra gli anni 21 percepiscono, un correttivo all’art. 2 comma 1 della Legge 46 del 2021 sarebbe opportuno prevedere ed introdurre la clausola di salvaguardia integrale cosi come prevista inizialmente e poi non inserita nel testo della Legge.

Da ultimo e cosa di non poco conto, non è dato comprendere cosa succederà e agli assegni familiari, ossia quali verranno abrogati e come impatteranno sulle famiglie che hanno al proprio interno una persona con disabilità.

 Ad ogni buon conto, si da atto che la FISH ha già provveduto, in sede di audizione presso la XII Commissione Affari Sociali, a depositare una corposa memoria con l’indicazione specifica di tutti i correttivi che la Legge, a proprio giudizio, dovrà apportare.

Per illustrare meglio quanto sopra esposto, abbiamo simulato diverse situazioni: 

(NB: i calcoli dell’erogazione dell’assegno nucleo familiare sono puramente ipotetici)

Caso 1: abbiamo ipotizzato una famiglia composta da 3 persone, di cui solo un lavoratore, con 1 figlio a carico di 22 anni con disabilità grave e con un ISEE di circa € 24.000,00.

Ipotizziamo poi un’erogazione dell’assegno al nucleo familiare di circa 130,00€ mensili ante riforma.

Con le nuove tabelle l’importo mensile dell’assegno sarebbe di € 63,40, a cui si aggiungerebbero 66,60€ previsti dalla salvaguardia transitoria, garantendo quindi un assegno invariato di 130,00€ mensili e quindi di una base annuale di 1,560.00€

Vediamo quindi come in questo caso, con la salvaguardia transitoria, si fornirebbe un cuscinetto funzionale che risulterà totale nel 2022 ma poi andrà a ridursi di un terzo all’anno fino a scomparire alla fine del triennio.

Qui si nota un primo elemento critico: dopo il triennio, e sempre considerando che fino ad allora l’ISEE non cambi, sarà ancora favorevole?

Caso 2: Con una famiglia di 4 persone, genitori lavoratori con ISEE di € 35.000,00 con entrambi i figli con disabilità grave sopra 21 anni, percettori di assegni nucleo familiare ante riforma, pari a € 140,00 mensili.

Con le nuove tabelle, l’importo dell’assegno mensile sarà di 37.00€ per figlio, per un totale mensile di 74.00€ e con una base annuale di 888.00€

In questo caso, la salvaguardia transitoria, non sarà applicabile poiché l’ISEE familiare è superiore ad € 25.000,00.

Caso 3: famiglia di 5 persone con 3 figli di cui uno di 21 anni disabile grave, uno di 19 anni ed uno di 15 anni. Solo un genitore lavoratore e con un ISEE familiare pari ad € 18.000,00.

Percettori di un assegno nucleo familiare ante riforma pari ad € 230,00 mensili.

Con le nuove tabelle gli importi base sarebbero i seguenti: 160,00€ per un figlio minorenne entro il secondo, il cui importo andrà a sommarsi a 77,80€ per figlio entro il secondo minore di 21 anni in possesso dei requisiti dell’art 2 comma 1 lettera b, e a 77,80€ per il figlio di 21 o più anni con disabilità, per un totale di 315,60€ di assegno mensile e un importo annuale di € 3787,20.

Caso 4: Con una famiglia di 4 persone con 2 figli minorenni con disabilità grave, un solo genitore lavoratore ed assegno nucleo familiare ante riforma pari ad € 240,00 con ISEE a € 27.000,00.

Con le nuove tabelle, l’importo dell’assegno mensile sarà di 115,00€ per ciascun figlio più una maggiorazione di 95,00€ per ciascun figlio con disabilità grave, per un totale mensile di 420,00€ ed un totale annuale di 5.040,00€.

In questo caso l’importo dell’assegno unico sarà più favorevole.

 Caso 5: Con una famiglia di 4 persone con 2 figli con disabilità grave sopra i 21 anni, genitori anziani di cui uno solo percepisce la pensione, con ISEE pari ad € 16.000,00 e con assegni nucleo familiare ante riforma pari ad € 230.00.

Con le nuove tabelle, l’importo dell’assegno mensile sarà di 165,20€ totali (82,60€ per figlio) a cui si aggiungono 64,80€ quale salvaguardia transitoria, per un totale mensile di 230,00€ ed un totale su base annuale di 2.760,00€.

In questo caso, l’assegno unico si rivela peggiorativo rispetto all’assegno nucleo familiare ante riforma.

Caso 6: Con una famiglia di 7 persone con 2 figli con disabilità grave sopra i 21 anni e tre minorenni. Solo un genitore lavoratore ed ISEE sotto i 15.000,00€, percettori ante riforma di assegni familiari pari ad € 300,00.

Con le nuove tabelle l’importo dell’assegno mensile sarà di 525,00€ corrispondenti a 3 figli minorenni entro il secondo (175€ per ciascun figlio) a cui si aggiungeranno 85,00€ come maggiorazione figli successivo al secondo, si aggiungeranno inoltre 85,00€ per ogni figlio con disabilità (quindi 170€ mensili) e una maggiorazione per famiglie con almeno 4 figli pari a 100,00€. Per un totale mensile di 880,00€ e 10.560,00e su base annuale.

Si può notare quindi in conclusione, come le situazioni di maggiore criticità le troviamo con figlio o figli  con disabilità sopra i 21 anni senza fratelli o sorelle e con ISEE familiare superiore a € 15.000,00 annui.

Notizia presa da http://www.handylex.org/news/2021/12/15/assegno-unico-quale-criticita