Il decreto Sostegni bis, nella versione ancora in bozza (anche per la contestata norma dell’ultimo minuto sul blocco dei licenziamenti) prevede un ulteriore finanziamento per complessivi 8,5 milioni di euro destinato a garantire il reddito di ultima istanza per i professionisti iscritti alle casse previdenziali private che presentino disabilità. Viene così sanata una disparità di trattamento nei confronti dei liberi professionisti , percettori di prestazioni previdenziali l’invalidità finora esclusi dal cosiddetto reddito di ultima istanza – concesso all’ampia platea dei liberi professionisti ordinistici già dal decreto Cura italia n. 18-2020 art .44 (bonus 600 euro) poi rinnovato dal decreto Liquidità
A quanto si legge nella stringata norma del decreto, l’emolumento , andra ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria , che non hanno avuto accesso alla misura erogato dalle casse sarà equiparato ai fini fiscali al bonus ordinario già ai professionisti con determinati requisiti di reddito (fino a 50 mila euro o 75mila in presenza di un calo del reddito oltre il 33% indicati dal decreto attuativo adottato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia del 28 marzo 2020 per l’indennità precedente).
Per ottenere il bonus professionisti con disabilità andrà presentata domanda entro il 31 luglio con le modalità previste da ciascuna cassa professionale (come previsto dal decreto 28.3.2020)
Gli enti di previdenza dovranno provvedere al monitoraggio delle domande per garantire il rispetto del limite di spesa.
Vediamo di ricostruire meglio dall’inizio qual’è stata la problematica
il reddito di ultima istanza (decreto legge “Cura Italia” 18/2020 art. 44, decreto28/3/2020 Catalfo-Gualtieri e decreto legge “Liquidità” 23/2020 art. 34) era stato introdotto per i lavoratori autonomi e liberi professionisti è riconosciuto agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS o alle Casse professionali . La norma precisava che bonus spetta anche se il lavoratore autonomo/libero professionista percepisce un assegno di invalidità civile erogato dall’INPS, mentre era negato al lavoratore autonomo/libero professionista che percepisce un assegno ordinario di invalidità, denominato in alcuni casi pensione – provvidenza di natura previdenziale erogata dall’INPS e dalle casse di previdenza professionali ai lavoratori iscritti e che hanno versato un certo numero di contributi per un certo numero di anni.
I requisiti per tutti i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti per accedere al bonus erano le seguenti:
– iscrizione esclusiva all’ente di previdenza;
-regolarità del versamento dei contributi previdenziali;
-danno economico (presunto) da diminuzione dell’attività professionale a causa del Covid;
-non essere titolari di “pensione diretta” (questo requisito non era previsto nel decreto legge“Cura Italia”, ma introdotto dal decreto Catalfo-Gualtieri e confermato nel decreto legge“Liquidità”).
Le associazioni del settore AIL, FAVO, FAND UNIAMO e FISH avevano fatto presente la criticita sostenendo che l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale ben diversa rispetto alle pensioni dirette di anzianità e vecchiaia in quanto intende sostenere il professionista per la diminuita capacità lavorativa ed i costi sostenuti a causa di patologie invalidanti.
L’Inps aveva risposto alla richiesta di chiarimenti sottolineando che pensioni/assegni assistenziali, quelli per invalidità, cecità e sordità civile sono compatibili con il bonus 600 euro, ma permaneva la ciriticità sopracitata sulle prestazioni previdenziali di invalidità, ritenute non compatibili col bonus che ora sono state sanate.
In una nota la MInistra per le disabilità Erika Stefani, ha sottolineato la soddisfazione per il risultato ottenuto con la norma inserita nel decreto Sostegni BIS.