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Confinionline. Chiarimenti sulla procedura di iscrizione al RUNTS degli enti con personalità giuridica

Nel procedimento disciplinato dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore, finalizzato all’acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS, il relativo l’ufficio è chiamato a svolgere una verifica di regolarità formale della documentazione depositata dal notaio e non può negare l’iscrizione sulla base di autonome valutazioni discrezionali concernenti l’opportunità, la meritevolezza sociale o la presunta idoneità dell’ente al perseguimento delle proprie finalità statutarie. È pertanto illegittimo il diniego di iscrizione fondato su ragioni di merito estranee ai controlli attribuiti all’amministrazione dalla citata disciplina: lo ha affermato la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 18.6.2026, n. 4895.

I giudici di Palazzo Spada hanno inoltre richiamato i seguenti principi espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 21.4.2022, n. 9: 1. il procedimento semplificato previsto dal richiamato art. 22 trova la propria ragione nel favor del legislatore nei confronti degli enti del Terzo Settore; 2. il notaio deve verificare che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli ETS quanto a quelle recate dalla disciplina applicabile alla specifica qualificazione che l’ente intende conseguire; 3. il notaio non si limita ad “operazioni meccaniche”, ma ad uno scrutinio sull’effettiva rispondenza degli assetti statutari alle previsioni di legge; 4. l’Ufficio del RUNTS ha un compito limitato alla verifica della regolarità formale (art. 22, comma 2 del Codice del Terzo Settore).

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