La Task force Superbonus 110% chiarisce i limiti di spesa previsti per la detrazione fiscale del 110% degli interventi trainati di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera,
Dall’1 gennaio 2021, grazie alle modifiche apportate al D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), rientrano tra i cosiddetti interventi trainati previsti per il superbonus 110% anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Indice degli argomenti
- Gli interventi trainati del superbonus
- I limiti di spesa per le barriere architettoniche
- La risposta della task force
Gli interventi trainati del superbonus
Ricordiamo, infatti, che una delle prerogative che hanno reso più appetibile la detrazione fiscali del 110%, oltre all’aliquota e alle modalità alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito), riguarda la possibilità di associare agli interventi trainanti (cappotto termico e sostituzione dell’impianto di riscaldamento) quelli “trainati” (all’interno delle unità immobiliari).
A edifici unifamiliari, plurifamiliari e in condominio, unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, è stata data la possibilità di estendere il bonus 110% a quegli interventi che prevedevano una diversa aliquota. Riferendoci esclusivamente all’ecobonus 110%, realizzato uno degli interventi trainanti, si potranno realizzare congiuntamente (aumentando la detrazione al 110%) anche i seguenti interventi:
- gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
I limiti di spesa per le barriere architettoniche
Mentre ogni singola detrazione ha il suo limite di spesa espressamente indicato, qualche perplessità ha destato il limite relativo agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR. Perplessità a cui avevamo già risposto e che trova conferma anche nella risposta ufficiale ricevuta dalla Task force Superbonus 110% istituita dal Governo.
La risposta della task force
Alla task force abbiamo chiesto: La Legge di Bilancio 2021 ha modificato l’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio prevedendo un nuovo intervento trainato: quello per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR. Si chiede di conoscere i limiti di spesa applicabili all’intervento in questione.
Ecco la risposta ufficiale.
In relazione al contesto d’intervento illustrato, ci preme innanzitutto evidenziare che poiché gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono stati inseriti dalla legge di bilancio 2021 al comma 2 dell’art.119 del decreto Rilancio, come da sua conversione in legge (legge 17 luglio 2020, n°77) e s.m.i., in generale riteniamo che questi interventi siano agevolati al 110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 dell’art.119 del decreto su citato.
Tutto ciò premesso, poiché questi interventi sono previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, e non hanno quindi un riferimento normativo autonomo, non riteniamo che essi costituiscano una nuova categoria di interventi agevolabili e che pertanto fruiscano di un autonomo limite di spesa. Ma riteniamo piuttosto che il limite di spesa massimo per questi interventi sia quello degli interventi che rientrano nella ristrutturazione edilizia di un immobile.
Quindi, per esempio, nel caso in cui in un immobile si eseguano interventi di tipo sismabonus, interventi di ristrutturazione edilizia ed interventi di eliminazione di barriere architettoniche, riteniamo che per questi interventi il limite di spesa sia complessivamente pari a 96.000 ad u.i.