L’Inps ha comunicato che sta procedendo alla sospensione dei pagamenti delle pensioni di invalidità e degli assegni di assistenza ed in alcuni casi anche alla revoca degli stessi. Infatti per queste tipologie di pensioni, annualmente il titolare della prestazione deve comunicare la propria posizione reddituale, in quanto l’erogazione della pensione è subordinata al non superamento dei limiti reddituali. Per chi non l’ha fatto, anche dopo il sollecito di Inps, la pensione sarà prima sospesa e poi revocata. Ecco cosa bisogna fare.
Pensione invalidità: cosa dice la legge
Le pensioni di invalidità e assegni assistenziali erogati a chi versa in condizioni di inabilità al lavoro, sono collegate ai redditi personali dei percettori della prestazione Inps. I titolari di queste pensioni o assegni assistenziali devono comunicare annualmente la propria condizione reddituale se questa non è desumibile automaticamente dall’Inps mediante le dichiarazioni dei redditi, presentata dal titolare della pensione, sia in forma diretta che congiuntamente con l’altro coniuge se presente.
L’Inps continua ad erogare in automatico l’importo della pensione di invalidità, o la pensione per sordi e muti, ed anche l’assegno mensile assistenziale e quello sociale, fino a quando non c’è la verifica diretta del rispetto delle condizioni di reddito del percettore la prestazione. Così nel 2019 l’Inps ha varato la cosiddetta campagna RED (campagna redditi) per il 2018 e la campagna RED 2018 solleciti, per i redditi del 2017. Ora con il messaggio n° 2756 del 28-07-2021, l’Inps ha comunicato che per tutti coloro che non hanno fornito informazione sul reddito, la pensione di invalidità e gli assegni assistenziali saranno revocati.
Pensione invalidità: quali redditi dichiarare
L’articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, disponehttps://d1b8441a8435a2051f93aa67ef22823a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Per chi percepisce una pensione di invalidità, la sospensione avviene se non si è proceduto a comunicare i propri redditi, se non già rilevati automaticamente dall’Inps, relativi all’anno precedente. Tra i redditi da dichiarare:
- Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero;
- Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti;
- Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA);
- Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni);
- Importo delle trattenute di lavoro effettuate dal datore di lavoro;
- Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto.
Sospensione pensione di invalidità: chi rischia
Nella circolare Inps n° 2756 del 28-07-2021, sono identificati i soggetti che sono chiamati, se in presenza di altri redditi percepiti oltre alla prestazione assistenziale, a dover comunicare la propria situazione reddituale. Sono i soggetti che percepiscono:https://d1b8441a8435a2051f93aa67ef22823a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).
A questi soggetti è stata già inviata una comunicazione di sollecito per procedere a comunicare la propria posizione reddituale, in quanto sia mancante la dichiarazione reddituale che l’eventuale compilazione del modulo di comunicazione del reddito. A questi soggetti, oltre 68.000 per il 2017 l’Inps invita a regolarizzare la posizione pena la sospensione e poi la revoca.
Inps: la procedura di sospensione della pensione di invalidità
Per gli anni 2017 e successivi, l’Inps ha provveduto ad estrarre i soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità che non hanno nè effettuato la dichiarazione dei redditi, nè inviato la dichiarazione di responsabilità sui redditi percepiti. Per i titolari di quelle posizioni l’Inps sta inviando un preavviso di sospensione della prestazione. L’invio è con raccomandata A/R. Con questa comunicazione, l’Inps richiede la regolarizzazione della comunicazione della posizione reddituale entro 60 giorni, attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008”. In assenza di riscontro nei termini dei 60 giorni, l’Inps sospende l’erogazione della prestazione e comunica con altra raccomandata A/R al titolare della pensione, l’avvenuta sospensione oltre all’azzeramento della prima rata utile. Ma l’Inps concede altri 60 giorni, per poter regolarizzare la posizione. Così entro 120 giorni dalla prima comunicazione di preavviso di sospensione, se il titolare non ha regolarizzato la posizione, inviando il modulo RED, si vedrà revocata la pensione di invalidità o l’assegno di assistenza e dovrà anche rimborsare le somme percepite tra il 2017 e 2021. https://d1b8441a8435a2051f93aa67ef22823a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Pensione di invalidità: limite reddituale
La pensione di invalidità è riconosciuta a chi, a seguito di un accertamento medico-legale, da parte dell’Ausl competente, mediante una valutazione da parte di una commissione apposita, è riconosciuto con uno stato di inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali). Per i cittadini che ottengono un’invalidità con questa soglia, e sia riconosciuta l’inabilità al lavoro, è concessa la pensione di invalidità per un importo di 287,09 euro al mese per tredici mesi. Lo stesso importo è riconosciuto a chi è in condizioni di cecità e sordità, sempre certificata dalla commissione medico-legale dell’Asl competente. Il limite reddituale che si deve considerare per questa prestazione è quello soggettivo del titolare della prestazione. Per l’anno 2021 il reddito personale da non superare è di 16.982,49 euro.
Nel primo anno di erogazione della pensione di invalidità, il rispetto del limite reddituale è desunta dalla comunicazione economica fatta dal titolare e relativa ai redditi presunti dell’anno in cui la prestazione è erogata. Dagli anni successivi, per conservare l’erogazione della prestazione, si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
Sospensione della pensione di invalidità: come evitare
A chi riceverà dall’Inps la comunicazione di preavviso di sospensione del pagamento della pensione di invalidità, l’Inps mette a disposizione sul proprio portale una sezione per la comunicazione dei redditi, usando il modello RED. In pratica l’Inps non richiede tale comunicazione se il titolare abbia provveduto ad effettuare la dichiarazione dei redditi, oppure l’abbia fatta congiuntamente con il coniuge, oppure ancora ne sia esente. Ma ci sono alcuni redditi che non necessariamente sono desunti dall’amministrazione finanziaria e per i quali il modello RED consente di dichiararli per evitare di perdere la pensione. Questi redditi sono:https://d1b8441a8435a2051f93aa67ef22823a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
- Reddito da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato;
- Reddito derivante da indennità di funzione e gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni;
- Pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da infortunio sul lavoro;
- Reddito da lavoro autonomo, anche occasionale;
- Redditi da interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’IRPEF.
Il modello RED è desumibile accedendo con lo SPID al sito dell’Inps nella sezione myInps e scegliere Stringhe di emissione campagne RED e dichiarazioni di responsabilità.
Pensione invalidità e assegni di assistenza: quali moduli compilare
Per ogni tipologia di prestazione assistenziale ed in base alla tipologia di evento, il titolare della prestazione deve compilare il relativo modello che certifica la sussistenza dei requisiti anche reddituali. Di seguito i modelli da tenere a mente.
Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile devono presentare il Modello Invalidità Civile Ricovero (modello ICRIC) per dichiarazioni relative a eventuali ricoveri gratuiti e il Modello Invalidità Civile Lavoro (modello ICLAV) per le dichiarazioni sullo svolgimento di attività lavorativa. Il modello ICRIC va compilato anche per i minori di età tra 5 e 16 anni per dichiarare eventuali periodi di ricovero o frequenza scolastica.