L’aliquota Iva agevolata del 4% (invece che del 22%) viene applicata, oltre alla detrazione dell’Irpef del 19%, per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità.
Possono rientrare nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati, come, per esempio, fax, modem, computer, telefono a viva voce, eccetera.
Queste apparecchiature devono però aiutare le persone che hanno delle limitazioni permanenti motorie, visive, uditive e del linguaggio. In altre parole, devono facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura oppure assistere la riabilitazione.
Per usufruire dell’aliquota ridotta, al momento dell’acquisto la persona con disabilità deve consegnare al venditore copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. I verbali delle Commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.
Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. La stessa documentazione, in caso di importazione, deve essere presentata all’ufficio doganale al momento della presentazione della dichiarazione di importazione.
La detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti
Questa detrazione spetta quando l’ammontare della spesa è inferiore a €2.100 e solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche se non è fiscalmente a carico. L’importo di €2.100 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di €2.100. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica e vengono considerate “non autosufficienti” le persone che, per esempio, non sono in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Da notare però che l’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
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