Gli enti non profit non devono restituire i contributi a fondo perduto

Con la risposta all’istanza di interpello n. 405 del 15 giugno scorso l’Agenzia delle entrate ha fornito un’ulteriore, e forse definitiva, precisazione in merito alla spettanza dei contributi erogati in automatico sulla base del decreto legge 137 del 2020 (“Ristori”) ad enti aventi sede in territori calamitati.

Abbiamo trattato la questione nell’articolo “Contributi a fondo perduto e non profit: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate”, a cui si rimanda per un maggiore approfondimento.

L’interpello è stato promosso da un’associazione sportiva dilettantistica (Asd) avente sede nel territorio di un Comune colpito da un evento calamitoso e in cui è stato di conseguenza dichiarato uno stato di emergenza; l’associazione, dopo aver ricevuto le somme relative al decreto legge 34 del 2020 (“Rilancio”), si è vista poi erogare in automatico anche l’ulteriore contributo previsto dal decreto “Ristori”. Mentre il decreto “Rilancio” ammetteva al contributo anche le associazioni e gli altri enti non profit in possesso di partita Iva ed aventi sede legale sul territorio di Comuni “calamitati” al 31 gennaio 2020, indipendentemente dal calo del fatturato e dei corrispettivi previsto da tale normativa, il decreto “Ristori” sembrava non prevedere tale possibilità e ciò trovava conferma nella sul tema.

L’associazione in questione, non avendo subìto un calo nei ricavi, riteneva di aver ricevuto in modo indebito le somme relative al decreto “Ristori”, e quindi chiedeva di poterle restituire senza applicazione di alcun interesse o sanzione.

Nella risposta all’interpello l’Agenzia delle entrate afferma invece che un’associazione che si trovi nella situazione appena descritta non abbia percepito in modo indebito quelle somme e che quindi non le debba restituire.

A fondamento di ciò viene posta la circolare n. 5/E del 14 maggio scorso la quale, al punto 5.2, ha specificato che i contributi “Ristori” ricevuti in automatico come quota del contributo già fruito ai sensi del precedente decreto “Rilancio” possono essere mantenuti qualora l’ente sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25, c. 4 del decreto “Rilancio”, fra i quali rientra per l’appunto anche il caso degli enti aventi sede in Comuni colpiti da eventi calamitosi. A questi ultimi il contributo spetta quindi anche in assenza del requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi.

Per gli enti che avessero in questi mesi restituito le somme qui ad oggetto è possibile richiedere la restituzione di quanto erroneamente versato, presentando un’istanza di rimborso all’Ufficio territoriale della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente. Il consiglio è quello di farsi assistere nella richiesta da un intermediario abilitato

Notizia presa da https://www.cantiereterzosettore.it/gli-enti-non-profit-non-devono-restituire-i-contributi-a-fondo-perduto