Al via le nuove norme sui congedi di maternità e paternità: dai figli gemelli ai disabili ecco cosa cambia

Con il via libera definivo del governo, mercoledì 22 giugno, al Dlgs che recepisce la direttiva Ue 1158 del 2019, si rafforza, un pò di più anche in Italia, la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers. L’obiettivo delle nuove norme è quello di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

Il riordino normativo

Il Dlgs, 10 articoli complessivi, atteso in Gazzetta ufficiale (per poi entrare in vigore), prova ad armonizzare un corpus normativo sparso, finora, in diverse fonti, dal Tu 151 del 2001 allo Statuto del lavoro autonomo (Dlgs 81 del 2017), dal Jobs act (decreto attuativo 81 del 2015 alla legge 104 del 1992). Le novità sono tante, proviamo a riassumerle.

Il congedo per i neo papà sale strutturalmente a 10 giorni

Il provvedimente rende strutturale la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta, spiega un comunicato del ministero del Lavoro, di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per l’esercizio del diritto, il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

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